Legge 13 agosto 2010, n. 136 rinvia ancora al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, abrogato da 10 anni
Cosa succede in pratica
Chi applica la legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 13, trova un richiamo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che dal 19 aprile 2016 non è più in vigore: deve ricostruire da sé quale disciplina si applichi al suo posto. L'abrogazione è stata disposta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La legge 13 agosto 2010, n. 136 è invece ancora in vigore.
I testi, come li abbiamo letti
Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 13 — testo che contiene il rinvio
Art. 13. (Stazione unica appaltante) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasp…
urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art13Abrogazione di Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Abrogato con effetto dal 19 aprile 2016 da Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163 · dal 19 aprile 2016Quando erano in vigore
- Legge 13 agosto 2010, n. 136
- dal 23 agosto 2010, tuttora in vigore
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016
- Intersezione
- dal 19 aprile 2016, tuttora
C’è una spiegazione?
I criteri classici di risoluzione delle antinomie — specialità, posteriorità, gerarchia — non sono automatismi: qui diciamo soltanto se sono astrattamente invocabili fra i due atti coinvolti. La valutazione resta a chi legge.
- posteriorita
si applicaIl criterio cronologico è astrattamente invocabile: legge n. 136 del 2010 è posteriore a decreto legislativo n. 163 del 2006. Se i due atti hanno pari rango e pari grado di specialità, di regola prevale il posteriore. - gerarchia
non si applicaLe due fonti hanno lo stesso rango: il criterio gerarchico non li distingue. - specialita
da valutareLa specialità dipende dal rapporto fra le fattispecie disciplinate, che non ricaviamo dai metadati: va valutata leggendo le due norme. - Avvertenza
non si applicaSe il rinvio è recettizio, cioè incorpora il testo storico invece di richiamare la disciplina vigente, l’abrogazione del bersaglio non lo svuota. Questa distinzione non è ricavabile dai metadati e va verificata leggendo la norma.
Dettaglio tecnico
La regola che ha prodotto questa segnalazione
Non è una parafrasi: è la regola stessa, serializzata. Nessun modello linguistico ha deciso che queste due norme sono in conflitto; il conflitto è il risultato di questa interrogazione.
SELECT r.sourceUrn, r.targetUrn, r.targetArticle
FROM Relation r
JOIN Act bersaglio ON bersaglio.urn = r.targetUrn
JOIN Act rinviante ON rinviante.urn = r.sourceUrn
WHERE r.type = RINVIA AND r.confidence = alta
AND bersaglio.abrogated = true
AND rinviante.abrogated = false -- chi rinvia è ancora in vigore
AND bersaglio.abrogatedFrom > r.effectiveFrom -- il rinvio precede l’abrogazionePrecisione attesa per questo tipo di controllo: ~100% sul fatto (rinvio e abrogazione sono entrambi nel grafo); la qualificazione come problema dipende dalla natura recettizia o formale del rinvio. Precisione misurata e soglia di pubblicazione.
Condividi, o dinne che è sbagliata
Non è un conflitto?
Se ritieni che questa segnalazione sia infondata — rinvio recettizio, norma speciale, delegificazione autorizzata, o un errore nostro nella lettura del testo — dillo. Si apre una issue pubblica, senza registrarsi. Le risposte diventano il nostro gold standard e cambiano la precisione misurata di questo controllo.