Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 rinvia ancora al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, abrogato da 3 anni
Cosa succede in pratica
Chi applica il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, art. 29, trova un richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dal 31 marzo 2023 non è più in vigore: deve ricostruire da sé quale disciplina si applichi al suo posto. L'abrogazione è stata disposta dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 è invece ancora in vigore.
I testi, come li abbiamo letti
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, art. 29 — testo che contiene il rinvio
Art. 29. Concessioni aeroportuali 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppress…
urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207~art29Abrogazione di Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Abrogato con effetto dal 31 marzo 2023 da Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50 · dal 31 marzo 2023Quando erano in vigore
- Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207
- dal 31 dicembre 2008, tuttora in vigore
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- dal 19 aprile 2016 al 31 marzo 2023
- Intersezione
- dal 31 marzo 2023, tuttora
C’è una spiegazione?
I criteri classici di risoluzione delle antinomie — specialità, posteriorità, gerarchia — non sono automatismi: qui diciamo soltanto se sono astrattamente invocabili fra i due atti coinvolti. La valutazione resta a chi legge.
- posteriorita
si applicaIl criterio cronologico è astrattamente invocabile: decreto legislativo n. 50 del 2016 è posteriore a decreto-legge n. 207 del 2008. Se i due atti hanno pari rango e pari grado di specialità, di regola prevale il posteriore. - gerarchia
non si applicaLe due fonti hanno lo stesso rango: il criterio gerarchico non li distingue. - specialita
da valutareLa specialità dipende dal rapporto fra le fattispecie disciplinate, che non ricaviamo dai metadati: va valutata leggendo le due norme. - Avvertenza
non si applicaSe il rinvio è recettizio, cioè incorpora il testo storico invece di richiamare la disciplina vigente, l’abrogazione del bersaglio non lo svuota. Questa distinzione non è ricavabile dai metadati e va verificata leggendo la norma.
Dettaglio tecnico
La regola che ha prodotto questa segnalazione
Non è una parafrasi: è la regola stessa, serializzata. Nessun modello linguistico ha deciso che queste due norme sono in conflitto; il conflitto è il risultato di questa interrogazione.
SELECT r.sourceUrn, r.targetUrn, r.targetArticle
FROM Relation r
JOIN Act bersaglio ON bersaglio.urn = r.targetUrn
JOIN Act rinviante ON rinviante.urn = r.sourceUrn
WHERE r.type = RINVIA AND r.confidence = alta
AND bersaglio.abrogated = true
AND rinviante.abrogated = false -- chi rinvia è ancora in vigore
AND bersaglio.abrogatedFrom > r.effectiveFrom -- il rinvio precede l’abrogazionePrecisione attesa per questo tipo di controllo: ~100% sul fatto (rinvio e abrogazione sono entrambi nel grafo); la qualificazione come problema dipende dalla natura recettizia o formale del rinvio. Precisione misurata e soglia di pubblicazione.
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