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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

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Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.

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Art. 2.

D e f i n i z i o n i

Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

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Art. 3.

Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione

Art. 3. Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione 1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991. 2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Art. 4.

P r e s u p p o s t i

Art. 4. P r e s u p p o s t i 1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate. 2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

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Art. 5.

D o m a n d a

Art. 5. D o m a n d a 1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonche' degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.

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Art. 6.

I s t r u t t o r i a

Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico. 2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

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Art. 8.

Conferimento dei permessi

Art. 8. Conferimento dei permessi 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

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Art. 9.

Giudizio di compatibilita' ambientale

Art. 9. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.

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Art. 10.

Termine del procedimento

Art. 10. Termine del procedimento 1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

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Art. 11.

Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

Art. 11. Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia. 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di riduzione volontaria dell'area del permesso, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente. 3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento. 4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

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Art. 12.

P r e s u p p o s t i

Art. 12. P r e s u p p o s t i 1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacita' produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

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Art. 13.

D o m a n d a

Art. 13. D o m a n d a 1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell'Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall'eventuale riconoscimento da parte dell'Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento. 2. La domanda e' corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' degli altri documenti previsti, di cui all'art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

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Art. 14.

I s t r u t t o r i a

Art. 14. I s t r u t t o r i a 1. L'ingegnere capo della sezione competente dell'Unmig cura l'istruttoria e provvede, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. 2. Il Ministero richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, il parere del Comitato tecnico. 3. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

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Art. 15.

Conferimento di concessione

Art. 15. Conferimento di concessione 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare. 2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione e' rilasciata d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

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Art. 16.

Giudizio di compatibilita' ambientale

Art. 16. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dalla pronuncia. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.

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Art. 17.

Termine del procedimento

Art. 17. Termine del procedimento 1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

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Art. 18.

Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

Art. 18. Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia. 1. La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente. 3. La decadenza del titolare dalla concessione e' pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centoquaranta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento. 4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

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Art. 19.

Art. 19. ARTICOLO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/12/1994, N. 292 --------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato soppresso dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/12/1994, n. 292 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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Art. 20.

Entrata in vigore del regolamento

Art. 20. Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano