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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
Apri il testo al 8 agosto 1994

Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 10.

Termine del procedimento

Art. 10. Termine del procedimento 1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano