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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
Apri il testo al 8 agosto 1994

Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 12.

P r e s u p p o s t i

Art. 12. P r e s u p p o s t i 1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacita' produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano