Art. 12.
P r e s u p p o s t i
Art. 12. P r e s u p p o s t i 1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacita' produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.