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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
Apri il testo al 8 agosto 1994

Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 13.

D o m a n d a

Art. 13. D o m a n d a 1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell'Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall'eventuale riconoscimento da parte dell'Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento. 2. La domanda e' corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' degli altri documenti previsti, di cui all'art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano