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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
Apri il testo al 8 agosto 1994

Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 15.

Conferimento di concessione

Art. 15. Conferimento di concessione 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare. 2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione e' rilasciata d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano