Art. 16.
Giudizio di compatibilita' ambientale
Art. 16. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dalla pronuncia. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.