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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
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Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 16.

Giudizio di compatibilita' ambientale

Art. 16. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dalla pronuncia. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano