Art. 17.
Termine del procedimento
Art. 17. Termine del procedimento 1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.