Art. 20.
Entrata in vigore del regolamento
Art. 20. Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04 | Apri il testo al 8 agosto 1994 | — |
Art. 20.
Art. 20. Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.