Art. 3.
Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione
Art. 3. Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione 1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991. 2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.