Art. 6.
I s t r u t t o r i a
Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico. 2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.