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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1995-02-04
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Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 9.

Giudizio di compatibilita' ambientale

Art. 9. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 484 — Le leggi che non tornano