Art. 9.
Giudizio di compatibilita' ambientale
Art. 9. Giudizio di compatibilita' ambientale 1. Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale. 3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.