Art. 11.
Presupposti per la concessione
Art. 11. Presupposti per la concessione 1. La concessione di coltivazione e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.