Art. 12.
Domanda di concessione
Art. 12. Domanda di concessione 1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e all'ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. 2. Alla domanda di concessione di coltivazione e' allegata la seguente documentazione: a) una relazione tecnica e il programma dei lavori di sviluppo; b) il progetto geotermico; c) lo studio di valutazione delle modifiche ambientali che le attivita' programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo; d) il programma delle opere di recupero ambientale previste. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsiti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 4. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.