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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 485

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1994-08-23
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Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 13.

I s t r u t t o r i a

Art. 13. I s t r u t t o r i a 1. L'ingegnere capo della competente sezione dell'Unmig, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonche' ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi. 3. Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico. 4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

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Relazioni con altre norme

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 485 — Le leggi che non tornano