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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 485

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485pubblicata il 8 agosto 1994

Versioni di questo atto (1)

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dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1994-08-23
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Testo vigente dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore

Art. 14.

Rilascio della concessione

Art. 14. Rilascio della concessione 1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione. 2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti. 3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresi', valore di dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge. 4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione e' resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

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Relazioni con altre norme

Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 485 — Le leggi che non tornano