Art. 2.
Definizioni
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per "legge", la legge 9 dicembre 1986, n. 896.