Art. 3.
Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione
Art. 3. Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione 1. Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia. 2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' nel presente regolamento.