Art. 4.
Presupposti per il rilascio
Art. 4. Presupposti per il rilascio 1. Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica. 2. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.