Art. 8.
Rilascio del permesso
Art. 8. Rilascio del permesso 1. Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.
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Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 8 agosto 1994, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1994-08-08, FRBRExpression 1994-08-23 | Apri il testo al 8 agosto 1994 | — |
Art. 8.
Art. 8. Rilascio del permesso 1. Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.