Art. 1.
Definizione
Art. 1. Definizione 1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 18 giugno 1994 al 5 maggio 1998 Discordanza nella fonte: nome file 1994-06-18, FRBRExpression 1994-12-15 | Apri il testo al 18 giugno 1994 | Confronta |
| dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2006 | Apri il testo al 6 maggio 1998 | Confronta |
| dal 1 gennaio 2007, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 1 gennaio 2007 | — |
Art. 1.
Art. 1. Definizione 1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
Art. 2. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
Art. 3.
Art. 3. Domande di concessione 1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti: a) concessione dei contributi all'attivita' teatrale di prosa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163; b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; d) concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Art. 4.
Art. 4. Fase istruttoria 1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3. 2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153.
Art. 5.
Art. 5. Decisione 1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 6.
Art. 6. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 ))
Art. 7.
Art. 7. Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante 1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea. 2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le localita' e le date degli spettacoli. 3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione. 4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.
Art. 8.
Art. 8. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 9.
Art. 9. Competenze del Ministero dell'interno 1. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
Art. 10.
Art. 10. Verifiche periodiche 1. L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 11.
Art. 11. Controlli e sanzioni 1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 12.
Art. 12. Norme abrogate 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; b) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Art. 13.
Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.