Art. 11.
Controlli e sanzioni
Art. 11. Controlli e sanzioni 1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.