Art. 13.
Entrata in vigore
Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
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| dal 18 giugno 1994 al 5 maggio 1998 Discordanza nella fonte: nome file 1994-06-18, FRBRExpression 1994-12-15 | Apri il testo al 18 giugno 1994 | Confronta |
| dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2006 | Apri il testo al 6 maggio 1998 | Confronta |
| dal 1 gennaio 2007, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 1 gennaio 2007 | — |
Art. 13.
Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.