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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1994, n. 394

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394pubblicata il 18 giugno 1994

Versioni di questo atto (3)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 giugno 1994 al 5 maggio 1998
Discordanza nella fonte: nome file 1994-06-18, FRBRExpression 1994-12-15
Apri il testo al 18 giugno 1994Confronta
dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2006Apri il testo al 6 maggio 1998Confronta
dal 1 gennaio 2007, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 1 gennaio 2007

Testo vigente dal 1 gennaio 2007, tuttora in vigore

Art. 5.

Decisione

Art. 5. Decisione 1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1994, n. 394 — Le leggi che non tornano