Art. 7.
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
Art. 7. Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante 1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea. 2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le localita' e le date degli spettacoli. 3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione. 4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.