Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698pubblicata il 22 dicembre 1994

Versioni di questo atto (3)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 22 dicembre 1994 al 16 gennaio 1995
Discordanza nella fonte: nome file 1994-12-22, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 22 dicembre 1994Confronta
dal 17 gennaio 1995 al 29 maggio 1996
Discordanza nella fonte: nome file 1995-01-17, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 17 gennaio 1995Confronta
dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 30 maggio 1996

Testo vigente dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore

Art. 1.

Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili

Art. 1. Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili 1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo, nonche' quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidita', ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermita' invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidita' e alla minorazione riconosciuta. 2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. 3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. 4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalita' di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data. 5. Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario. 6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata. 7. ll soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 puo' motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilita' a presentarsi a visita indicando la data in cui puo' essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilita' puo' essere motivata anche da un familiare convivente. 8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermita' e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698 — Le leggi che non tornano