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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698pubblicata il 22 dicembre 1994

Versioni di questo atto (3)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 22 dicembre 1994 al 16 gennaio 1995
Discordanza nella fonte: nome file 1994-12-22, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 22 dicembre 1994Confronta
dal 17 gennaio 1995 al 29 maggio 1996
Discordanza nella fonte: nome file 1995-01-17, FRBRExpression 1995-01-06
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dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 30 maggio 1996

Testo vigente dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore

Art. 2.

Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari

Art. 2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari 1. Le unita' sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno facolta' di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698 — Le leggi che non tornano