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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698pubblicata il 22 dicembre 1994

Versioni di questo atto (3)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 22 dicembre 1994 al 16 gennaio 1995
Discordanza nella fonte: nome file 1994-12-22, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 22 dicembre 1994Confronta
dal 17 gennaio 1995 al 29 maggio 1996
Discordanza nella fonte: nome file 1995-01-17, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 17 gennaio 1995Confronta
dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 30 maggio 1996

Testo vigente dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore

Art. 4.

Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili

Art. 4. Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili 1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine e' sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data. 3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti. 4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze e' disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698 — Le leggi che non tornano