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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698pubblicata il 22 dicembre 1994

Versioni di questo atto (3)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 22 dicembre 1994 al 16 gennaio 1995
Discordanza nella fonte: nome file 1994-12-22, FRBRExpression 1995-01-06
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dal 17 gennaio 1995 al 29 maggio 1996
Discordanza nella fonte: nome file 1995-01-17, FRBRExpression 1995-01-06
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dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 30 maggio 1996

Testo vigente dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore

Art. 5.

Decorrenza dei benefici economici

Art. 5. Decorrenza dei benefici economici 1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. 2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili e' tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile. 3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilita', previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse. 4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti. 5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698 — Le leggi che non tornano