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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698pubblicata il 22 dicembre 1994

Versioni di questo atto (3)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 22 dicembre 1994 al 16 gennaio 1995
Discordanza nella fonte: nome file 1994-12-22, FRBRExpression 1995-01-06
Apri il testo al 22 dicembre 1994Confronta
dal 17 gennaio 1995 al 29 maggio 1996
Discordanza nella fonte: nome file 1995-01-17, FRBRExpression 1995-01-06
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dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 30 maggio 1996

Testo vigente dal 30 maggio 1996, tuttora in vigore

Art. 6.

Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.

Art. 6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili. 1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennita', e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente. 2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato. 3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 e' ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno. 5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 21 settembre 1994, n. 698 — Le leggi che non tornano