Art. 7.
Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili
Art. 7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalita' del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili e' effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma. 2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.