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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 1996, n. 147

Regolamento recante norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147pubblicata il 22 marzo 1996

Versioni di questo atto (1)

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dal 22 marzo 1996, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1996-03-22, FRBRExpression 1996-04-06
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Testo vigente dal 22 marzo 1996, tuttora in vigore

Art. 2.

Modalita' di trasmissione degli elenchi

Art. 2. Modalita' di trasmissione degli elenchi 1. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, la riscossione dei residui e' affidata al nuovo concessionario, il precedente concessionario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmette, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilita', separati elenchi per le entrate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e per quelle contenute negli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988; detti elenchi, compilati e trasmessi secondo modalita' e criteri da indicare con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere contemporaneamente forniti su supporto magnetico. 2. Per il periodo di tempo necessario alla formazione degli elenchi, comunque non superiore a tre mesi, il precedente concessionario, previa espressa dichiarazione e con l'assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri, ha diritto di ottenere dal subentrante concessionario il distacco di determinate unita' operative, gia' alle proprie dipendenze, nei limiti del trenta per cento dell'organico esistente al termine della titolarita' della concessione. 3. Con la consegna degli elenchi e per i crediti in essi inclusi sorge l'obbligo del subentrante concessionario di provvedere alla riscossione, secondo le modalita' e i criteri contenuti nel decreto ministeriale di cui al comma 1, succedendo al precedente concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva, nonche' nei rapporti con i cessati esattori per le entrate rivenienti dagli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; ogni responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del precedente concessionario. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso di rifiuto del subentrante concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 1996, n. 147 — Le leggi che non tornano