Art. 4.
Regolamentazione di situazioni sorte nel periodo transitorio
Art. 4. Regolamentazione di situazioni sorte nel periodo transitorio 1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai casi in cui i cambiamenti di gestione sono avvenuti, non in seguito a provvedimenti di decadenza o revoca, durante il periodo transitorio di gestione di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Agli adempimenti previsti dagli articoli 1 e 2, i cessati concessionari provvedono, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.