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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 1996, n. 147

Regolamento recante norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147pubblicata il 22 marzo 1996

Versioni di questo atto (1)

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dal 22 marzo 1996, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1996-03-22, FRBRExpression 1996-04-06
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Testo vigente dal 22 marzo 1996, tuttora in vigore

Art. 6.

Rimborso delle spese per procedure esecutive infruttuose

Art. 6. Rimborso delle spese per procedure esecutive infruttuose 1. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose, previsto dall'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a carico dello Stato e degli altri enti impositori, nella misura ridotta al 50 per cento degli importi stabiliti nell'apposita tabella approvata dal Ministro delle finanze, viene liquidato in favore del concessionario da parte della competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate con ordinativo tratto su ordine di accreditamento, ovvero dall'ente impositore con proprio provvedimento, previa presentazione di apposito prospetto di liquidazione da parte del concessionario al termine della procedura esecutiva. 2. Decorso il termine di sei mesi senza che si sia provveduto alla liquidazione del rimborso, la competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate, ovvero l'ente impositore concede dilazione sui versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del rimborso richiesto con obbligo di revoca al momento dell'effettiva liquidazione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 1996, n. 147 — Le leggi che non tornano