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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-18;238pubblicata il 26 luglio 1999

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 26 luglio 1999, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1999-07-26, FRBRExpression 1999-08-10
Apri il testo al 26 luglio 1999

Testo vigente dal 26 luglio 1999, tuttora in vigore

Art. 1.

Demanio idrico

Art. 1. Demanio idrico 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. 3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonche' delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque. 4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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Relazioni con altre norme

19421999abroga
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238abrogaRegio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 91026 luglio 1999
Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 — Le leggi che non tornano