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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-18;238pubblicata il 26 luglio 1999

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 26 luglio 1999, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1999-07-26, FRBRExpression 1999-08-10
Apri il testo al 26 luglio 1999

Testo vigente dal 26 luglio 1999, tuttora in vigore

Art. 2.

Abrogazione di norme

Art. 2. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche gia' efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.

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Relazioni con altre norme

19421999abroga
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238abrogaRegio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 91026 luglio 1999
Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 — Le leggi che non tornano