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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
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dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
dal 7 aprile 2012 al 24 febbraio 2026Apri il testo al 7 aprile 2012Confronta
dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 25 febbraio 2026

Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 1.

Soggetti iscritti negli elenchi

Art. 1. Soggetti iscritti negli elenchi 1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. ((3)) 3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta' al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari. 4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine. -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il dante causa non risulti contestualmente iscritto".

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano