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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
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dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
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Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 10.

Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente

Art. 10. Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente 1. Ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonche' le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilita' ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresi' ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneita' al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attivita' oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione e' tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999. 3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile puo' stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile. 4. Ferma restando la titolarita' del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalita' individuate nella convenzione. 5. Nella convenzione sono altresi' disciplinate le modalita' della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilita' delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalita' della formazione personalizzata per il disabile, che puo' svolgersi anche in attivita' diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalita' equivalenti a quelle possedute nonche' adeguate alle mansioni che il disabile stesso e' chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione. 6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilita' del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo. 7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalita' di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti. 8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano