Art. 12.
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio
Art. 12. Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge, si intendono attivati con priorita' nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile. 2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalita' acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.