Art. 13.
Disposizioni transitorie relative alla validita' delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
Art. 13. Disposizioni transitorie relative alla validita' delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi. 1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente. 2. Entro la data di validita' delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce puo' inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalita' fissate dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalita' perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili, nonche' la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non e' consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.