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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
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dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
dal 7 aprile 2012 al 24 febbraio 2026Apri il testo al 7 aprile 2012Confronta
dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 25 febbraio 2026

Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 2.

Obbligo di riserva

Art. 2. Obbligo di riserva 1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti. 2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso e' tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4. 3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonche' le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999. 4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge. 5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, e' individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3. 6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilita' di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano