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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
Apri il testo al 18 novembre 2000Confronta
dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
dal 7 aprile 2012 al 24 febbraio 2026Apri il testo al 7 aprile 2012Confronta
dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 25 febbraio 2026

Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 4.

Sospensione degli obblighi

Art. 4. Sospensione degli obblighi 1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione ((al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa)), corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.((In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente)). 2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999. 3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda ((al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa)) ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. 4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano