Art. 6.
Modalita' di assunzioni obbligatorie
Art. 6. Modalita' di assunzioni obbligatorie 1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e gia' in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potra' essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa. 2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano gia' in servizio una unita' lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unita' mancante e' assunta con richiesta nominativa. 3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.