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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
Apri il testo al 18 novembre 2000Confronta
dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
dal 7 aprile 2012 al 24 febbraio 2026Apri il testo al 7 aprile 2012Confronta
dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 25 febbraio 2026

Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 6.

Modalita' di assunzioni obbligatorie

Art. 6. Modalita' di assunzioni obbligatorie 1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e gia' in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potra' essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa. 2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano gia' in servizio una unita' lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unita' mancante e' assunta con richiesta nominativa. 3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano