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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333pubblicata il 18 novembre 2000

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 18 novembre 2000 al 28 dicembre 2002
Discordanza nella fonte: nome file 2000-11-18, FRBRExpression 2000-12-03
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dal 29 dicembre 2002 al 6 aprile 2012Apri il testo al 29 dicembre 2002Confronta
dal 7 aprile 2012 al 24 febbraio 2026Apri il testo al 7 aprile 2012Confronta
dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 25 febbraio 2026

Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore

Art. 9.

Graduatorie

Art. 9. Graduatorie 1. Fino al momento della operativita' della graduatoria di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori gia' iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalita' per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2. 2. Per i lavoratori gia' iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso. 3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali: a) anzianita' di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; b) condizione economica; c) carico familiare; d) difficolta' di locomozione nel territorio. 4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1. 5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 — Le leggi che non tornano