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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2002-01-07, FRBRExpression 2002-01-22
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dal 8 dicembre 2006 al 8 ottobre 2010Apri il testo al 8 dicembre 2006Confronta
dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
Discordanza nella fonte: nome file 2010-12-29, FRBRExpression 2010-10-09
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 18.

Disposizione transitoria

Art. 18. Disposizione transitoria 1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)), e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento. 2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio. 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461rinvia aDecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 gennaio 2002
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano