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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2002-01-07, FRBRExpression 2002-01-22
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dal 8 dicembre 2006 al 8 ottobre 2010Apri il testo al 8 dicembre 2006Confronta
dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
Discordanza nella fonte: nome file 2010-12-29, FRBRExpression 2010-10-09
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 19.

Norme finali e di coordinamento

Art. 19. Norme finali e di coordinamento 1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita' collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni. 3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. 4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica. 5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita' e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461rinvia aDecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 gennaio 2002
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano