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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
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dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 2.

Iniziativa a domanda

Art. 2. Iniziativa a domanda 1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. 5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso. 6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano