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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2002-01-07, FRBRExpression 2002-01-22
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dal 8 dicembre 2006 al 8 ottobre 2010Apri il testo al 8 dicembre 2006Confronta
dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
Discordanza nella fonte: nome file 2010-12-29, FRBRExpression 2010-10-09
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 5.

Istruttoria

Art. 5. Istruttoria 1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. 2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilita' o irricevibilita', respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione. 3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni. 4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermita' o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo' comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia' dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461rinvia aDecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 gennaio 2002
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano