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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2002-01-07, FRBRExpression 2002-01-22
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dal 8 dicembre 2006 al 8 ottobre 2010Apri il testo al 8 dicembre 2006Confronta
dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
Discordanza nella fonte: nome file 2010-12-29, FRBRExpression 2010-10-09
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 8.

Presentazione diretta di certificazione medica

Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica 1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)), rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)). Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. 4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461rinvia aDecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 gennaio 2002
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano